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LEGGE 14 dicembre 1873, n. 1715

Che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dell'anno 1874. (073U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1873 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1874, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE

M. Minghetti.