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LEGGE 14 dicembre 1873, n. 1715

Che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti dell'anno 1874. (073U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1873
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno  1874,  il
Governo del Re e' autorizzato a  far  pagare  le  spese  ordinarie  e
straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia  e  dei  Culti,  in
conformita' allo stato di  prima  previsione  annesso  alla  presente
legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 14 dicembre 1873. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                        M. Minghetti.