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REGIO DECRETO 5 dicembre 1872, n. DI (501)

Che stabilisce il diritto proporzionale da percepirsi dalla Camera di commercio di Cagliari pel minerale di piombo e di rame. (7200501R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1909)
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Testo in vigore dal:  18-5-1873 al: 18-1-1909
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Cagliari del 5 marzo 1872;
Veduto il Nostro Decreto 4 agosto 1872, n. CCCXCII;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il diritto proporzionale contemplato nell'articolo 1 del Nostro Reale Decreto 4 agosto 1872, n. CCCXCII, sarà percepito nella misura di centesimi 12 per ogni tonnellata pel minerale di piombo e di rame, e in quello di centesimi 15 per ogni tonnellata pel piombo in pani e rottami.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1873

Vol. 66 Atti del Governo a c. 69. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.