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REGIO DECRETO 5 dicembre 1872, n. DI (501)

Che stabilisce il diritto proporzionale da percepirsi dalla Camera di commercio di Cagliari pel minerale di piombo e di rame. (7200501R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1909)
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Testo in vigore dal: 18-5-1873
al: 18-1-1909
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'articolo 31 della Legge 6 luglio 1862, numero 680; 
 
  Vedute le deliberazioni  della  Camera  di  commercio  ed  arti  di
Cagliari del 5 marzo 1872; 
 
  Veduto il Nostro Decreto 4 agosto 1872, n. CCCXCII; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il diritto proporzionale contemplato  nell'articolo  1  del  Nostro
Reale Decreto 4 agosto 1872, n. CCCXCII, sara' percepito nella misura
di centesimi 12 per ogni tonnellata pel minerale di piombo e di rame,
e in quello di centesimi 15 per ogni tonnellata pel piombo in pani  e
rottami. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 5 dicembre 1872. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 25 gennaio 1873 
 
    Vol. 66 Atti del Governo a c. 69. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                          Castagnola.