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REGIO DECRETO 15 dicembre 1872, n. 1201

Che approva il Regolamento sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo. (072U1201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  11-2-1873 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione della Legge 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2ª), sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1873

Vol. 66 Atti del Governo a c. 86. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.