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REGIO DECRETO 15 dicembre 1872, n. 1201

Che approva il Regolamento sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo. (072U1201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal: 11-2-1873
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 4 della Legge 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2ª); 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  approvato  l'unito  Regolamento,  visto  d'ordine  Nostro   dal
Ministro di Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  per  l'esecuzione
della Legge 2 maggio 1872, n. 806 (Serie 2ª), sulla fabbricazione  ed
il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 15 dicembre 1872. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
    Registrato alla Corte dei conti addi' 11 gennaio 1873 
 
    Vol. 66 Atti del Governo a c. 86. Ayres. 
 
    Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                          Castagnola.