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LEGGE 2 maggio 1872, n. 806

Sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo. (072U0806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-5-1873 al: 15-12-2009
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Art. 1



La fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo sono liberi.