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LEGGE 2 maggio 1872, n. 806

Sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo. (072U0806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-5-1873
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
  Disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi. 
 
                               Art. 1. 
 
  La fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di
qualunque titolo sono liberi.