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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 586

Che approva la Convenzione colla Società delle ferrovie Meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule. (071U0586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1872 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1872 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione stipulata nel giorno 28 ottobre 1871 dai Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze colla Società delle strade ferrate Meridionali per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule durante un quindicennio.

All'articolo 2 della predetta Convenzione sarà sostituito il seguente:

«Se nel corso dei quindici anni il Governo vendesse la rete Calabro-Sicula o ne cedesse la costruzione e l'esercizio, la Società dovrà rimettergli nel termine di sei mesi dopo la promulgazione della relativa Legge la rete stessa col personale e materiale alla medesima addetti.

Le spese fatte dalla Società in conformità della presente Convenzione saranno riconosciute e pagate a termini di essa.

Le provviste di materiali e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri saranno pagate a prezzo d'estimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei contratti.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli: De Falco.

G. Devincenzi.
Quintino Sella.