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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 578

Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente. (071U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1872
Lo Stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 356 del 30-12-1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1872 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge;

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.(Vedi Supplemento)