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LEGGE 30 dicembre 1871, n. 578

Colla quale fino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1872, il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente. (071U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1872
Lo Stato di previsione annesso al provvedimento è stato pubblicato nel SO relativo alla GU n. 356 del 30-12-1871.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1872
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno  1872,  il
Governo del Re e' autorizzato a  far  pagare  le  spese  ordinarie  e
straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformita'  allo
stato di prima previsione annesso alla presente legge; 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 1871. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    Quintino Sella.(Vedi Supplemento)