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REGIO DECRETO 10 dicembre 1869, n. 5410

Che proroga i termini per la obbligatoria osservanza di alcuni articoli del Regolamento 15 novembre 1868 per la polizia stradale. (069U5410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1871 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per la polizia stradale, inteso fra altro a garantire la libertà della circolazione, la materiale sicurezza del passaggio lungo le pubbliche strade e la migliore conservazione delle strade medesime, approvato con Reale Decreto 15 novembre 1868;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A modificazione del disposto dal 2° alinea dell'articolo 85 del precitato Regolamento, è prorogato al 1° gennaio 1871 il termine per la obbligatoria osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del Regolamento ripetuto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 10 dicembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1869

Reg. 49 Atti del Governo a c. 125. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.

A. Mordini.