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REGIO DECRETO 10 dicembre 1869, n. 5410

Che proroga i termini per la obbligatoria osservanza di alcuni articoli del Regolamento 15 novembre 1868 per la polizia stradale. (069U5410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1871
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento per la polizia stradale, inteso  fra  altro  a
garantire la liberta' della circolazione, la materiale sicurezza  del
passaggio lungo le pubbliche strade e la migliore conservazione delle
strade medesime, approvato con Reale Decreto 15 novembre 1868; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  pei   Lavori
Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A modificazione del disposto dal 2°  alinea  dell'articolo  85  del
precitato Regolamento, e' prorogato al 1° gennaio 1871 il termine per
la  obbligatoria  osservanza  delle  disposizioni   contenute   negli
articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39,  40,  41,  42,  43  del  Regolamento
ripetuto. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 10 dicembre 1869. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 29 dicembre 1869 
 
    Reg. 49 Atti del Governo a c. 125. Ayres. 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani. 
 
                                                          A. Mordini.