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LEGGE 23 dicembre 1869, n. 5395

Che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato, proroga l'attuazione della Legge sulla contabilità generale, e dà al Governo alcune facoltà intorno alla riscossione della tassa del macinato. (069U5395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1870 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti.

È prorogata per lo stesso termine la Legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, del 18 dicembre 1864, n. 2034.

Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.