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LEGGE 23 dicembre 1869, n. 5395

Che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato, proroga l'attuazione della Legge sulla contabilità generale, e dà al Governo alcune facoltà intorno alla riscossione della tassa del macinato. (069U5395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1870 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1870
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuotera',  secondo  le
Leggi in vigore, le tasse e  le  imposte  di  ogni  genere,  e  fara'
entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi  che  gli  sono
dovuti. 
 
  E' prorogata per lo stesso termine la Legge  sulla  ritenuta  degli
stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, del 18 dicembre 1864,  n.
2034. 
 
  Esso e' pure autorizzato a far  pagare  le  spese  ordinarie  dello
Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e  quelle
che dipendono da Leggi e  da  obbligazioni  anteriori,  conformandosi
alle previsioni fatte nel progetto di  bilancio  1870  presentato  al
Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura
ivi stabilita.