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REGIO DECRETO 30 dicembre 1868, n. 4769

Che modifica l'art. 314 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. (068U4769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1869 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 314 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, approvato col Nostro Decreto del 25 novembre 1866, n. 3381;
Riconosciuto conveniente di rendere più semplici le discipline prescritte in quell'articolo, che riguardano i pagamenti delle pensioni dovute dallo Stato ai pensionati che vanno a dimorare od a domiciliare da una ad altra Provincia del Regno;

Sulla

proposizione del Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 314 del summenzionato Regolamento di contabilità è riformato come segue:

« Il trasferimento di una partita di pensione da una ad altra Provincia ha luogo sulla istanza che il pensionario deve presentare all'Agenzia del Tesoro, nei registri della quale è inscritta la di lui partita, se la pensione gli è pagata dalla Tesoreria provinciale, od al Contabile residente fuori del capoluogo della Provincia, dal quale la pensione gli è pagata per conto del Tesoriere.

In quest'ultimo caso il Contabile correda l'istanza d'una certificazione dell'ultima rata pagata, e ne fa poscia l'invio alla rispettiva Agenzia.

L'Agenzia, ricevuta l'istanza colla predetta certificazione, chiude subito la relativa partita, ne compila la situazione in doppio, e la trasmette insieme alla istanza medesima all'Agenzia del Tesoro della Provincia ove il pensionario ha dichiarato di trasferirsi.

Quest'ultima Agenzia inscrive la partita né proprii registri, provvede al pagamento delle rate decorse, e sovra un esemplare della situazione indica il numero assegnato alla partita, e lo spedisce al Ministero delle Finanze (Segretariato generale), il quale, fatti gli occorrenti allibramenti, lo invia alla Corte dei conti per le sue incombenze.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1869

Reg. 43 Atti del Governo a c. 56. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

L. G. Cambray Digny.