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REGIO DECRETO 30 dicembre 1868, n. 4769

Che modifica l'art. 314 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. (068U4769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1869
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 314 del Regolamento  sulla  contabilita'  generale
dello Stato e sul servizio del Tesoro, approvato col  Nostro  Decreto
del 25 novembre 1866, n. 3381; 
 
  Riconosciuto conveniente di rendere  piu'  semplici  le  discipline
prescritte  in  quell'articolo,  che  riguardano  i  pagamenti  delle
pensioni dovute dallo Stato ai pensionati che vanno a dimorare  od  a
domiciliare da una ad altra Provincia del Regno; 
 
  Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'articolo 314 del summenzionato  Regolamento  di  contabilita'  e'
riformato come segue: 
 
  « Il trasferimento di una partita  di  pensione  da  una  ad  altra
Provincia ha luogo sulla istanza che il pensionario  deve  presentare
all'Agenzia del Tesoro, nei registri della quale e' inscritta  la  di
lui  partita,  se  la  pensione  gli  e'   pagata   dalla   Tesoreria
provinciale, od al Contabile  residente  fuori  del  capoluogo  della
Provincia, dal  quale  la  pensione  gli  e'  pagata  per  conto  del
Tesoriere. 
 
  In  quest'ultimo  caso  il  Contabile   correda   l'istanza   d'una
certificazione dell'ultima rata pagata, e ne fa poscia  l'invio  alla
rispettiva Agenzia. 
 
  L'Agenzia, ricevuta l'istanza colla predetta certificazione, chiude
subito la relativa partita, ne compila la situazione in doppio, e  la
trasmette insieme alla istanza medesima all'Agenzia del Tesoro  della
Provincia ove il pensionario ha dichiarato di trasferirsi. 
 
  Quest'ultima Agenzia inscrive  la  partita  ne'  proprii  registri,
provvede al pagamento delle rate decorse, e sovra un esemplare  della
situazione indica il numero assegnato alla partita, e lo spedisce  al
Ministero delle Finanze (Segretariato generale), il quale, fatti  gli
occorrenti allibramenti, lo invia alla Corte dei  conti  per  le  sue
incombenze.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 30 dicembre 1868. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 5 gennaio 1869 
 
    Reg. 43 Atti del Governo a c. 56. Ayres. 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. 
 
                                                 L. G. Cambray Digny.