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REGIO DECRETO 29 novembre 1868, n. 4738

Col quale è aggiunto un comma al Regolamento 26 luglio 1865, concernente l'abolizione degli usi e diritti di ademprivio e di cussorgia nell' Isola di Sardegna. (068U4738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1869 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 3 e 44 del Regolamento approvato col Reale Decreto del 26 luglio 1865, n. 2435;
Considerato che i Comuni dell'Isola di Sardegna, oltre alla spesa concernente il riparto del lotto lor devoluto, e l'assegno dei compensi, debbono pagare le imposte fondiarie pei terreni che sono incaricati di amministrare temporariamente fino al passaggio dei medesimi agli assegnatari dei compensi;
Considerato che potrebbero non essere sufficienti al rimborso delle spese e dei pagamenti anzidetti, che compete ai Comuni, la rendita del terreno temporariamente amministrato, e la tassa stabilita all' articolo 44 del Regolamento citato di sopra;
Preso il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del Regolamento succennato, è aggiunto un altro comma come segue:

«Ove fosse provato che la rendita del terreno temporariamente amministrato, ed il prodotto della tassa stabilita all'articolo 44 seguente, non fossero sufficienti a rimborsare totalmente i Comuni delle spese suindicate, ed anche dell'ammontare delle imposte fondiarie pagate per lo stesso terreno, sarà sopperito all' uopo con l'aumento della tassa medesima, in proporzione del valore del terreno assegnato in compenso.»

L' articolo 44 dello stesso Regolamento è modificato come segue nel primo comma:

«I bollettini si spediranno dallo stesso Prefetto al Sindaco del Comune, onde siano da quest' ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevota e la esibizione della quitanza di aver eglino versato nella cassa comunale, per pagamento delle spese di riparto, una somma corrispondente a centesimi settantacinque per ogni cento lire sul valore del terreno ademprivile ricevuto in compenso; somma che in ogni caso non potrà essere inferiore a una lira e cinquanta centesimi, salvo l'aumento della tassa di sposto all'articolo 3 precedente.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 29 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1868

Reg. 45 Atti del Governo a c. 24. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

A. Ciccone.