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REGIO DECRETO 29 novembre 1868, n. 4738

Col quale è aggiunto un comma al Regolamento 26 luglio 1865, concernente l'abolizione degli usi e diritti di ademprivio e di cussorgia nell' Isola di Sardegna. (068U4738)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1869
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 7 della Legge 25 aprile 1865, n. 2252; 
 
  Visti gli articoli 3 e  44  del  Regolamento  approvato  col  Reale
Decreto del 26 luglio 1865, n. 2435; 
 
  Considerato che i Comuni dell'Isola di Sardegna, oltre  alla  spesa
concernente il riparto  del  lotto  lor  devoluto,  e  l'assegno  dei
compensi, debbono pagare le imposte fondiarie pei  terreni  che  sono
incaricati di amministrare  temporariamente  fino  al  passaggio  dei
medesimi agli assegnatari dei compensi; 
 
  Considerato che potrebbero non essere sufficienti al rimborso delle
spese e dei pagamenti anzidetti, che compete ai  Comuni,  la  rendita
del terreno temporariamente amministrato, e la tassa  stabilita  all'
articolo 44 del Regolamento citato di sopra; 
 
  Preso il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposizione  del   Ministro   Segretario   di   Stato   per
l'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo  3  del  Regolamento
succennato, e' aggiunto un altro comma come segue: 
 
  «Ove fosse provato  che  la  rendita  del  terreno  temporariamente
amministrato, ed il prodotto della tassa  stabilita  all'articolo  44
seguente, non fossero sufficienti a rimborsare  totalmente  i  Comuni
delle  spese  suindicate,  ed  anche  dell'ammontare  delle   imposte
fondiarie pagate per lo stesso terreno, sara' sopperito all' uopo con
l'aumento della tassa medesima, in proporzione del valore del terreno
assegnato in compenso.» 
 
  L' articolo 44 dello stesso Regolamento e'  modificato  come  segue
nel primo comma: 
 
  «I bollettini si spediranno dallo stesso Prefetto  al  Sindaco  del
Comune,  onde  siano  da  quest'  ultimo  consegnati  ai   rispettivi
possessori dietro regolare ricevota e la esibizione della quitanza di
aver eglino versato nella cassa comunale, per pagamento  delle  spese
di riparto, una somma corrispondente a centesimi  settantacinque  per
ogni cento lire  sul  valore  del  terreno  ademprivile  ricevuto  in
compenso; somma che in ogni caso non potra' essere  inferiore  a  una
lira e cinquanta centesimi, salvo l'aumento  della  tassa  di  sposto
all'articolo 3 precedente.» 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale  delle  Leggi  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 29 novembre 1868. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 16 dicembre 1868 
 
    Reg. 45 Atti del Governo a c. 24. Ayres. 
 
   Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. 
 
                                                          A. Ciccone.