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LEGGE 24 dicembre 1868, n. 4760

Che proroga a tutto l'anno 1869 i termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche. (068U4760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1869
L'errata-corrige (in G.U. 30/12/1868, n. 355) ha modificato la data del provvedimento da 29 ottobre 1868 a 24 dicembre 1868.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1869 al: 11-1-1870
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868 dalla Legge 28 dicembre 1867, n. 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869.

La presente Legge avrà effetto dal 31 dicembre 1868.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dallo Stato.

Dato a Torino addì 24 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.

G. DE FILIPPO.