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LEGGE 24 dicembre 1868, n. 4760

Che proroga a tutto l'anno 1869 i termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche. (068U4760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1869
L'errata-corrige (in G.U. 30/12/1868, n. 355) ha modificato la data del provvedimento da 29 ottobre 1868 a 24 dicembre 1868.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1869
al: 11-1-1870
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I termini per le iscrizioni  e  le  rinnovazioni  di  privilegi  ed
ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868  dalla  Legge  28  dicembre
1867, n. 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869. 
 
  La presente Legge avra' effetto dal 31 dicembre 1868. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dallo Stato. 
 
    Dato a Torino addi' 24 dicembre 1868. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO. 
 
                                                       G. DE FILIPPO.