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REGIO DECRETO 22 novembre 1868, n. 4750

Con cui sono date norme per le Commissioni di disciplina dell'Esercito sull'applicazione dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 1866, n. 3062. (068U4750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1869 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 7 luglio 1866, n. 3062, sull'affrancazione dal servizio militare e sul riassoldamento con premio;
Visti i vigenti Regolamenti di disciplina militare;
Udita la relazione in data d'oggi del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Considerando che per l'articolo 5 della Legge del 7 luglio 1866, n. 3062, i militari riassoldati con premio sono venuti ad assumere nell'Esercito una posizione ed una qualità non contemplate nelle Leggi e nei Regolamenti militari preesistenti;
Considerando che per le disposizioni contenute nel successivo articolo 12 della Legge stessa, i militari riassoldati con premio non possono essere privati di tale qualità, né remossi da tale posizione, a causa della loro cattiva condotta, senza il preventivo giudizio dato da una Commissione di disciplina, con norme da fissarsi;

Sulla

proposta del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Le Commissioni di disciplina, che ai termini dello articolo 12 della Legge del 7 luglio 1866, n. 3062, debbono giudicare quali fra i militari riassoldati con premio siansi resi immeritevoli per la loro cattiva condotta di godere ulteriormente i beneficii dell'intrapreso riassoldamento, saranno formate e convocate nei modi prescritti dal § 636 del Regolamento di disciplina per la Fanteria, e § 742 del Regolamento di disciplina per la Cavalleria.