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REGIO DECRETO 22 novembre 1868, n. 4750

Con cui sono date norme per le Commissioni di disciplina dell'Esercito sull'applicazione dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 1866, n. 3062. (068U4750)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1869
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge del 7 luglio 1866, n. 3062,  sull'affrancazione  dal
servizio militare e sul riassoldamento con premio; 
 
  Visti i vigenti Regolamenti di disciplina militare; 
 
  Udita la relazione in data d'oggi del Nostro Ministro Segretario di
Stato per gli Affari della Guerra; 
 
  Considerando che per l'articolo 5 della Legge del 7 luglio 1866, n.
3062, i militari riassoldati  con  premio  sono  venuti  ad  assumere
nell'Esercito una posizione ed una  qualita'  non  contemplate  nelle
Leggi e nei Regolamenti militari preesistenti; 
 
  Considerando che  per  le  disposizioni  contenute  nel  successivo
articolo 12 della Legge stessa, i militari riassoldati con premio non
possono  essere  privati  di  tale  qualita',  ne'  remossi  da  tale
posizione, a causa della loro cattiva condotta, senza  il  preventivo
giudizio  dato  da  una  Commissione  di  disciplina,  con  norme  da
fissarsi; 
 
  Sulla proposta del Ministro della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Commissioni di disciplina, che  ai  termini  dello  articolo  12
della Legge del 7 luglio 1866, n. 3062, debbono giudicare quali fra i
militari riassoldati con premio siansi resi immeritevoli per la  loro
cattiva condotta di godere ulteriormente i beneficii  dell'intrapreso
riassoldamento, saranno formate e convocate nei modi prescritti dal §
636 del Regolamento di disciplina  per  la  Fanteria,  e  §  742  del
Regolamento di disciplina per la Cavalleria.