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REGIO DECRETO 30 dicembre 1867, n. 4159

Che stabilisce le norme per la liquidazione delle retribuzioni dei Commessi degli Uffizi postali di terza classe. (067U4159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1868 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio Decreto 25 giugno 1865;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La liquidazione delle retribuzioni dei Commessi degli Uffizi postali di 3ª classe sarà fatta sulla rendita accertata e sul lavoro eseguito in un anno.

I Commessi di Uffizi di nuova creazione riceveranno l'assegno di lire 150 fino alla liquidazione della retribuzione normale.

In ogni caso la retribuzione di un Commesso non potrà essere minore della somma di detto assegno.