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REGIO DECRETO 30 dicembre 1867, n. 4159

Che stabilisce le norme per la liquidazione delle retribuzioni dei Commessi degli Uffizi postali di terza classe. (067U4159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-1-1868
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio Decreto 25 giugno 1865; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro pei Lavori Pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  liquidazione  delle  retribuzioni  dei  Commessi  degli  Uffizi
postali di 3ª classe sara' fatta sulla rendita accertata e sul lavoro
eseguito in un anno. 
 
  I Commessi di Uffizi di nuova creazione  riceveranno  l'assegno  di
lire 150 fino alla liquidazione della retribuzione normale. 
 
  In ogni caso la retribuzione  di  un  Commesso  non  potra'  essere
minore della somma di detto assegno.