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REGIO DECRETO 8 dicembre 1867, n. 4104

Col quale il Comizio agrario di Lodi è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità. (067U4104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-1-1868 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 13 del Nostro Reale Decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;
Visto l'articolo 35 del Regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del Circondario di Lodi;

Sulla

proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il Comizio agricolo del Circondario di Lodi, Provincia di Milano, è legalmente costituito ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità, e quindi come Ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la Legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 dicembre 1867.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1867

Reg. 41 Atti del Governo a c. 187. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.

Broglio.