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REGIO DECRETO 8 dicembre 1867, n. 4104

Col quale il Comizio agrario di Lodi è legalmente costituito e riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità. (067U4104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-1-1868
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'articolo 13 del Nostro Reale Decreto 23 dicembre  1866,  n.
3452; 
 
  Visto l'articolo 35  del  Regolamento  18  febbraio  1867,  firmato
d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867; 
 
  Esaminato lo statuto  ed  il  bilancio  pel  Comizio  agricolo  del
Circondario di Lodi; 
 
  Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per
gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Comizio agricolo del Circondario di Lodi, Provincia  di  Milano,
e' legalmente costituito ed  e'  riconosciuto  come  Stabilimento  di
pubblica  utilita',  e  quindi  come  Ente  morale  puo'  acquistare,
ricevere, possedere ed alienare, secondo la Legge  civile,  qualunque
sorta di beni. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 8 dicembre 1867. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
    Registrato alla Corte dei conti addi' 16 dicembre 1867 
 
    Reg. 41 Atti del Governo a c. 187. Ayres. 
 
    Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari. 
 
                                                             Broglio.