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REGIO DECRETO 23 dicembre 1866, n. 3476

Col quale è provveduto alla parificazione tra gli Impiegati dei Ministero dell'Interno e quelli dell'Amministrazione provinciale, non che al nuovo ordinamento dell'Amministrazione stessa. (066U3476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1867 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno;
Visto il Nostro Decreto del 24 ottobre 1866 sullo ordinamento generale dell'Amministrazione centrale;
Visto il Nostro Decreto del 14 corrente mese relativo al nuovo ordinamento del Ministero dell'Interno;

Al

fine di provvedere alla parificazione tra gli Impiegati del Ministero dell'Interno e quelli dell'Amministrazione provinciale, prescritto dall'articolo 8 del citato Decreto 14 dicembre corrente, non che al nuovo ordinamento di detta Amministrazione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I gradi degli Impiegati dell'Amministrazione provinciale sono stabiliti come segue:

Prefetti;

Sotto-Prefetti di 1ª e 2ª classe;

Consiglieri di Prefettura di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe;

Segretari;

Volontari;

Primi Commessi;

Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.