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REGIO DECRETO 23 dicembre 1866, n. 3476

Col quale è provveduto alla parificazione tra gli Impiegati dei Ministero dell'Interno e quelli dell'Amministrazione provinciale, non che al nuovo ordinamento dell'Amministrazione stessa. (066U3476)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-2-1867
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
dell'Interno; 
 
  Visto il Nostro Decreto  del  24  ottobre  1866  sullo  ordinamento
generale dell'Amministrazione centrale; 
 
  Visto il Nostro Decreto del 14  corrente  mese  relativo  al  nuovo
ordinamento del Ministero dell'Interno; 
 
  Al fine di provvedere alla  parificazione  tra  gli  Impiegati  del
Ministero dell'Interno  e  quelli  dell'Amministrazione  provinciale,
prescritto dall'articolo 8 del citato Decreto 14  dicembre  corrente,
non che al nuovo ordinamento di detta Amministrazione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  gradi  degli  Impiegati  dell'Amministrazione  provinciale  sono
stabiliti come segue: 
 
  Prefetti; 
 
  Sotto-Prefetti di 1ª e 2ª classe; 
 
  Consiglieri di Prefettura di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe; 
 
  Segretari; 
 
  Volontari; 
 
  Primi Commessi; 
 
  Commessi di 1ª, 2ª e 3ª classe.