stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1866, n. 3462

Relativo al Personale del Tribunale Supremo di Guerra ed ai Tribunali Militari territoriali. (066U3462)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-1-1867 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della Legge 1° ottobre 1859 approvativa di un nuovo Codice penale militare;
Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283 di detto Codice che prescrivono l'instituzione di un Tribunale Supremo di Guerra, e di un Tribunale Militare permanente in ogni Capoluogo di Divisione Militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi;
Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1861 con cui viene instituito un Tribunale Militare permanente in ogni Capoluogo di Divisione Militare territoriale;
Vista la Legge 11 febbraio 1864 portante modificazione al Codice Penale militare;
Visti i Regii Decreti in data 18 febbraio, 27 ottobre 1864, 21 maggio e 14 dicembre 1865, 11 marzo e 30 dicembre 1866, con cui vennero soppressi i Tribunali Militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza, Forlì, Brescia, Alessandria, Perugia, Salerno, Parma, Padova, Chieti, Messina e Cagliari;
Visti i Regii Decreti 30 dicembre 1865 e 2 giugno 1866 con cui venne approvato il quadro del Personale addetto al Tribunale Supremo di Guerra ed ai Tribunali Militari territoriali;
Visto il R. Decreto 9 novembre 1866 con cui vengono instituiti per le Provincie Venete e pel territorio Mantovano due Tribunali Militari permanenti in Verona e Venezia, e fu soppresso il Tribunale Militare di Padova;

Sulla

proposizione dei Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i Tribunali Militari territoriali degli Uffiziali Istruttori e Sostituiti Istruttori, e del Personale addetto alle Segreterie dei detti Tribunali Militari, non che gli stipendi loro rispettivamente assegnati saranno tali che appariscono dallo Specchio n° 1 annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra.