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LEGGE 29 dicembre 1866, n. 3431

Per proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche alle Corporazioni religiose soppresse. (066U3431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1867 al: 14-7-1867
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di un anno stabilito dagli articoli 37 e 41 del Regio Decreto del 30 novembre 1865, n° 2606, per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicate negli stessi articoli, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867.

È parimente prorogato a tutto il 30 giugno 1867 il termine stabilito dalle Leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, qualora i detti termini fossero per iscadere dopo il 30 dicembre 1866 a tutto il 30 giugno 1867; salvi però i diritti acquisiti per termini precedentemente scaduti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data a Firenze addì 29 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.

Borgatti.
A. Scialoja.