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LEGGE 29 dicembre 1866, n. 3431

Per proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche alle Corporazioni religiose soppresse. (066U3431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1867
al: 14-7-1867
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine di un anno stabilito dagli articoli 37 e  41  del  Regio
Decreto  del  30  novembre  1865,  n°  2606,  per  le  iscrizioni   e
rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicate negli stessi articoli,
e' prorogato a tutto il 30 giugno 1867. 
 
  E' parimente prorogato  a  tutto  il  30  giugno  1867  il  termine
stabilito dalle Leggi anteriori per le rinnovazioni delle  iscrizioni
prese sotto l'impero delle medesime, qualora i detti termini  fossero
per iscadere dopo il 30 dicembre 1866 a  tutto  il  30  giugno  1867;
salvi pero' i diritti acquisiti per termini precedentemente scaduti. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Data a Firenze addi' 29 dicembre 1866. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti. 
 
                                                         Borgatti. 
                                                         A. Scialoja.