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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2727

Contenente norme relative all'autorizzazione delle Società anonime ed in accomandita per azioni, ed alla sorveglianza governativa sulle medesime. (065U2727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice di Commercio del Regno pubblicato con Nostro Decreto 25 giugno 1865, n.° 2364;
Visto i Reali Decreti 11 agosto 1863, n.° 1418, 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 10 dicembre 1865, n.° 2640, non che il Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 22 marzo 1865, n.° MDLXXVI, concernenti le Società soggette all'autorizzazione e conseguente vigilanza governativa;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le domande di autorizzazione delle Società anonime od in accomandita per azioni sottoposte dal Codice di Commercio alla autorizzazione governativa debbono essere indirizzate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo degli Uffizi commissariali, accompagnate:

1.° Dalla scrittura privata o pubblica con cui la Società si è costituita;

2.° Dalla lista delle sottoscrizioni fatte, controfirmata dai promotori;

3.° Dalla dichiarazione dei promotori da cui risulti dell'entità dei versamenti fatti e della Cassa ove trovansi depositati i fondi;
4.° Infine del processo verbale della deliberazione dell'assemblea generale prescritta dall'art. 136 del Codice di Commercio.