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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2727

Contenente norme relative all'autorizzazione delle Società anonime ed in accomandita per azioni, ed alla sorveglianza governativa sulle medesime. (065U2727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Codice  di  Commercio  del  Regno  pubblicato  con  Nostro
Decreto 25 giugno 1865, n.° 2364; 
 
  Visto i Reali Decreti 11 agosto 1863, n.° 1418,  14  gennaio  1864,
n.° MLXII, e 10 dicembre 1865, n.°  2640,  non  che  il  Decreto  del
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del  22  marzo  1865,
n.° MDLXXVI, concernenti le Societa'  soggette  all'autorizzazione  e
conseguente vigilanza governativa; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le  domande  di  autorizzazione  delle  Societa'  anonime   od   in
accomandita per  azioni  sottoposte  dal  Codice  di  Commercio  alla
autorizzazione governativa debbono essere indirizzate al Ministero di
Agricoltura,  Industria  e   Commercio   per   mezzo   degli   Uffizi
commissariali, accompagnate: 
 
    1.° Dalla scrittura privata o pubblica con cui la Societa' si  e'
costituita; 
 
    2.° Dalla lista delle  sottoscrizioni  fatte,  controfirmata  dai
promotori; 
 
    3.° Dalla dichiarazione dei promotori da cui risulti dell'entita'
dei versamenti fatti e della Cassa ove trovansi depositati i fondi; 
 
    4.°   Infine   del   processo   verbale    della    deliberazione
dell'assemblea  generale  prescritta  dall'art.  136  del  Codice  di
Commercio.