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REGIO DECRETO 23 dicembre 1865, n. 2671

Col quale è regolata la trascrizione degli atti relativi alle navi. (065U2671)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1866 al: 31-12-1879
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;
Visti i Nostri Decreti del 25 giugno 1865, n. 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;
Volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave, deve presentarne all'uffizio dell'autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata.

Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati.