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REGIO DECRETO 23 dicembre 1865, n. 2671

Col quale è regolata la trascrizione degli atti relativi alle navi. (065U2671)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1866
al: 31-12-1879
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo
del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il
Codice di commercio Albertino e il Codice per la  marina  mercantile,
colle  modificazioni  accennate  nella  detta  legge,   e   fare   le
disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione  degli
stessi Codici; 
 
  Visti i Nostri Decreti del 25 giugno 1865,  n.  2360  e  2364,  coi
quali si mando' pubblicare i  detti  Codici  da  avere  esecuzione  a
cominciare dal 1.° gennaio 1866; 
 
  Volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni  riguardanti
la trascrizione degli atti relativi alle navi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con
quello della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave, deve
presentarne all'uffizio dell'autorita' marittima compartimentale dove
e' iscritta la nave  due  copie  autentiche  se  si  tratta  di  atto
pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata. 
 
  Le  sottoscrizioni   delle   scritture   private   debbono   essere
autenticate da notaio od accertate giudizialmente. 
 
  Gli  atti  seguiti  in  paese  estero  debbono  essere  debitamente
legalizzati.