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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2113

Col quale, finchè durerà in vigore la legge per la repressione del brigantaggio, sono conservati alcuni Funzionari dell'Amministrazione della Giustizia militare in eccedenza al quadro stabilito dal R. Decreto 18 dicembre 1864. (064U2113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-2-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. Decreto in data 18 corrente mese, con cui venne approvato un nuovo quadro del Personale addetto al Tribunale Supremo di Guerra ed ai Tribunali militari, col relativo stipendio;
Vista la legge 24 detto mese relativa alla soppressione del brigantaggio nelle Provincie Napolitane;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a che durerà in vigore la legge pella repressione del brigantaggio nelle Provincie Napolitane sono conservati, in eccedenza al quadro numerico stabilito dal R. Decreto 18 dicembre succitato, i posti di Funzionari ed Impiegati addetti ai Tribunali di Guerra, cioè:

Avvocati Fiscali . . . . . . . . . N.° 5.

Sostituiti Avvocati Fiscali . . . » 5.

Segretari . . . . . . . . . . . . » 2.

Sostituiti Segretari . . . . . . . » 8.