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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2113

Col quale, finchè durerà in vigore la legge per la repressione del brigantaggio, sono conservati alcuni Funzionari dell'Amministrazione della Giustizia militare in eccedenza al quadro stabilito dal R. Decreto 18 dicembre 1864. (064U2113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-2-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. Decreto  in  data  18  corrente  mese,  con  cui  venne
approvato un nuovo quadro del Personale addetto al Tribunale  Supremo
di Guerra ed ai Tribunali militari, col relativo stipendio; 
 
  Vista la  legge  24  detto  mese  relativa  alla  soppressione  del
brigantaggio nelle Provincie Napolitane; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a che  durera'  in  vigore  la  legge  pella  repressione  del
brigantaggio nelle Provincie Napolitane sono conservati, in eccedenza
al quadro numerico stabilito dal R. Decreto 18 dicembre succitato,  i
posti di Funzionari ed Impiegati  addetti  ai  Tribunali  di  Guerra,
cioe': 
 
        Avvocati Fiscali . . . . . . . . . N.° 5. 
 
        Sostituiti Avvocati Fiscali  . . . »   5. 
 
        Segretari  . . . . . . . . . . . . »   2. 
 
        Sostituiti Segretari . . . . . . . »   8.