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LEGGE 31 dicembre 1864, n. 2104

Colla quale sono autorizzate spese straordinarie per opere riflettenti il servizio dei porti e fari. (064U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-2-1865 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono autorizzate nella complessiva somma di lire due milioni settecento settantaquattro mila (L. 2,774,000) le straordinarie spese da stanziarsi ripartitamente colla corrispondente designazione dei capitoli nei bilanci 1864, 1865 e successivi dei Lavori Pubblici, per le opere attorno ai fari e porti descritti nel presente quadro:

Parte di provvedimento in formato grafico