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LEGGE 31 dicembre 1864, n. 2104

Colla quale sono autorizzate spese straordinarie per opere riflettenti il servizio dei porti e fari. (064U2104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-2-1865
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono autorizzate  nella  complessiva  somma  di  lire  due  milioni
settecento settantaquattro mila (L. 2,774,000) le straordinarie spese
da stanziarsi ripartitamente colla  corrispondente  designazione  dei
capitoli nei bilanci 1864, 1865 e successivi dei Lavori Pubblici, per
le opere attorno ai fari e porti descritti nel presente quadro: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico