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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2090

Col quale si ordina la cessazione del corso legale delle monete di conio Pontificio nelle Provincie delle Romagne, Marche ed Umbria. (064U2090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Con tutto il giorno 25 gennaio 1865 cesseranno di aver corso legale nelle Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria le monete d'oro e d'argento di conio Pontificio di qualunque valore.

Gli scudi e mezzi scudi d'argento che non erano contemplati nel Nostro Decreto 6 agosto 1864, n.° 1880, revocato temporaneamente per le suddette Provincie coll'altro del 29 settembre 1864, n.° 1950, cesseranno pure di aver corso col suddetto giorno 25 gennaio 1865 anche in tutte le altre Provincie del Regno, nelle quali erano stati con disposizioni Governative liberamente ammessi in circolazione, e per conseguenza a partire dal 26 gennaio 1865 qualunque moneta Pontificia non sarà più accettata in qualsiasi Cassa del Regno, e potrà essere del pari rifiutata dal commercio e dai privati.