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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2090

Col quale si ordina la cessazione del corso legale delle monete di conio Pontificio nelle Provincie delle Romagne, Marche ed Umbria. (064U2090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla  proposizione  del  Ministro  di  Agricoltura,  Industria   e
Commercio, di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con tutto il giorno 25 gennaio 1865 cesseranno di aver corso legale
nelle Provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria  le  monete
d'oro e d'argento di conio Pontificio di qualunque valore. 
 
  Gli scudi e mezzi scudi d'argento che  non  erano  contemplati  nel
Nostro Decreto 6 agosto 1864, n.° 1880, revocato temporaneamente  per
le suddette Provincie coll'altro del 29  settembre  1864,  n.°  1950,
cesseranno pure di aver corso col suddetto  giorno  25  gennaio  1865
anche in tutte le altre Provincie del Regno, nelle quali erano  stati
con disposizioni Governative liberamente ammessi in  circolazione,  e
per conseguenza a  partire  dal  26  gennaio  1865  qualunque  moneta
Pontificia non sara' piu' accettata in qualsiasi Cassa del  Regno,  e
potra' essere del pari rifiutata dal commercio e dai privati.