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REGIO DECRETO 25 dicembre 1864, n. 2086

Col quale viene stabilito il limite delle somme che possono concedersi a titolo di sussidio agli Emigrati politici italiani. (064U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento approvato col Decreto Reale del 14 agosto scorso, n.° 1906, col quale sono determinate, a seconda della posizione dell'Emigrato italiano, le misure dei sussidi giornalieri;
Veduta la legge del 21 corrente mese che accorda al Governo la facoltà dell'esercizio provvisorio per il primo trimestre del bilancio dello Stato per l'anno 1865;
Veduto il Capitolo 65 del progetto del bilancio passivo del Ministero Interni per l'anno 1865 nel quale per sussidi alla Emigrazione italiana sono stanziate annue lire 1,200,000;

Sulla

proposizione del Ministro dell'Interno; Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le somme di una lira, di cinquanta e venticinque centesimi, e quelle rispettivamente di lire due, di una lira e cinquanta centesimi, di una lira e cinquanta centesimi a lire due, di cui è parola negli articoli 4, 7 e 8 del precitato Regolamento approvato con Decreto Reale del 14 agosto scorso, sono dichiarate il massimo limite del sussidio che potrà, nei casi negli stessi articoli preveduti, essere concesso agli Emigrati politici italiani bisognevoli di sussidio.

Le Commissioni pertanto, avuto riguardo al numero di questi Emigrati dalle loro cure dipendenti, alle speciali condizioni di ciascheduno di essi, ed alle somme rispettivamente loro assegnate con apertura di credito in giusta proporzione di quella disponibile per un trimestre secondo il bilancio, hanno la facoltà di ridurre a somme inferiori sino alla metà di quella dai precitati articoli 4, 7 e 8 stabilita, la misura dei giornalieri sussidi da accordarsi nei casi preveduti dal Regolamento, a ciascun Emigrato italiano bisognoso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 25 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 gennaio 1865

Reg.° 32 Atti del Governo a c. 10. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

G. Lanza.