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REGIO DECRETO 25 dicembre 1864, n. 2086

Col quale viene stabilito il limite delle somme che possono concedersi a titolo di sussidio agli Emigrati politici italiani. (064U2086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-1-1865
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 4, 7 e 8 del Regolamento approvato col  Decreto
Reale del 14 agosto scorso, n.° 1906, col quale sono  determinate,  a
seconda della posizione dell'Emigrato italiano, le misure dei sussidi
giornalieri; 
 
  Veduta la legge del 21 corrente mese  che  accorda  al  Governo  la
facolta'  dell'esercizio  provvisorio  per  il  primo  trimestre  del
bilancio dello Stato per l'anno 1865; 
 
  Veduto il  Capitolo  65  del  progetto  del  bilancio  passivo  del
Ministero  Interni  per  l'anno  1865  nel  quale  per  sussidi  alla
Emigrazione italiana sono stanziate annue lire 1,200,000; 
 
  Sulla proposizione del Ministro dell'Interno; 
 
  Abbiamo determinato e determiniamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le somme di una lira,  di  cinquanta  e  venticinque  centesimi,  e
quelle  rispettivamente  di  lire  due,  di  una  lira  e   cinquanta
centesimi, di una lira e cinquanta centesimi a lire due,  di  cui  e'
parola negli articoli 4, 7 e 8 del  precitato  Regolamento  approvato
con Decreto Reale del 14 agosto scorso, sono  dichiarate  il  massimo
limite del sussidio  che  potra',  nei  casi  negli  stessi  articoli
preveduti,  essere   concesso   agli   Emigrati   politici   italiani
bisognevoli di sussidio. 
 
  Le  Commissioni  pertanto,  avuto  riguardo  al  numero  di  questi
Emigrati dalle loro cure  dipendenti,  alle  speciali  condizioni  di
ciascheduno di essi, ed alle somme rispettivamente loro assegnate con
apertura di credito in giusta proporzione di quella  disponibile  per
un trimestre secondo il bilancio, hanno  la  facolta'  di  ridurre  a
somme inferiori sino alla meta' di quella dai precitati articoli 4, 7
e 8 stabilita, la misura dei giornalieri sussidi  da  accordarsi  nei
casi  preveduti  dal  Regolamento,  a   ciascun   Emigrato   italiano
bisognoso. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 25 dicembre 1864. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 2 gennaio 1865 
 
    Reg.° 32 Atti del Governo a c. 10. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca. 
 
                                                            G. Lanza.