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REGIO DECRETO 18 dicembre 1864, n. 2063

Che approva un nuovo quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i Tribunali militari territoriali non che degli Uffiziali e Sostituiti Istruttori. (064U2063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 1° ottobre 1859 approvativa di un nuovo Codice penale militare;
Visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283 di detto Codice, che prescrivono l'instituzione di un Tribunale Supremo di Guerra e di un Tribunale militare permanente in ogni Capo-luogo di Divisione militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile addetto al Pubblico Ministero, ed alle Segreterie presso i medesimi;
Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1861, con cui viene instituito un Tribunale militare permanente in ogni Capo-luogo di Divisione militare territoriale;
Vista la legge 11 febbraio 1864 portante modificazioni al Codice penale militare;
Visti i RR. Decreti in data 18 febbraio e 27 ottobre scorsi, con cui vennero soppressi i Tribunali militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza e Forlì;
Considerata la necessità di ridurre il Personale addetto all'Amministrazione della Giustizia penale militare in proporzione della diminuzione dei Tribunali militari soppressi;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il Quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale Supremo di Guerra e presso i Tribunali militari territoriali, degli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori, e del Personale addetto alle Segreterie dei detti Tribunali militari, non che gli stipendi loro rispettivamente assegnati, saranno tali che appariscono dallo Specchio annesso al presente Decreto.