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LEGGE 21 dicembre 1864, n. 2065

Autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre 1865. (064U2065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1865 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato durante il primo trimestre del 1865 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato sulle basi del corrente esercizio, del pari che le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate.

Però la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e 41 del bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei Lavori pubblici per l'anno 1864, verrà ridotta almeno di sessanta milioni al confronto di quella approvata colla legge del bilancio passivo in data 25 luglio stesso anno.

Tale riduzione sarà ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri e loro capitoli rispettivi con Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre.