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LEGGE 21 dicembre 1864, n. 2065

Autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio pel primo trimestre 1865. (064U2065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-1-1865
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato durante  il  primo  trimestre  del
1865 a riscuotere le entrate,  tasse  ed  imposte  d'ogni  genere  in
conformita' delle leggi in vigore, a smaltire i generi  di  privativa
demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese  ordinarie
dello Stato sulle basi  del  corrente  esercizio,  del  pari  che  le
straordinarie che non ammettano dilazione,  e  quelle  dipendenti  da
obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate. 
 
  Pero' la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno
1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e  41  del
bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei
Lavori pubblici per l'anno 1864, verra' ridotta  almeno  di  sessanta
milioni al confronto di quella approvata  colla  legge  del  bilancio
passivo in data 25 luglio stesso anno. 
 
  Tale riduzione sara' ripartita fra i bilanci dei diversi  Ministeri
e loro  capitoli  rispettivi  con  Decreto  Reale  da  approvarsi  in
Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre.