stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1864, n. 2061

È prorogata a tutto l'anno 1865 quella del 7 febbraio 1864, n.° 1661, contenente disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio. (064U2061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-1-1865 al: 2-2-1865
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1865, nelle Provincie e nei Circondari di cui all'articolo 1.° della legge 7 febbraio 1864, n.° 1661, continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 24 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli VACCA.

G. LANZA.
G. VACCA.
A. PETITTI.