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LEGGE 24 dicembre 1864, n. 2061

È prorogata a tutto l'anno 1865 quella del 7 febbraio 1864, n.° 1661, contenente disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio. (064U2061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-1-1865
al: 2-2-1865
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Fino al 31 dicembre 1865, nelle Provincie e nei Circondari  di  cui
all'articolo 1.° della legge 7 febbraio 1864, n.° 1661, continueranno
ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7  ed  8
della legge medesima. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  Sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Dato a Torino addi' 24 dicembre 1864. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli VACCA. 
 
                                                        G. LANZA. 
                                                        G. VACCA. 
                                                        A. PETITTI.