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REGIO DECRETO 13 dicembre 1863, n. 1599

Che approva il Regolamento pel servizio del Genio civile. (063U1599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1864
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente in GU n. 10 del 12-01-1864.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-1-1864 al: 30-4-1889
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 20 novembre 1859, N.° 3754, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche;
Veduto il Reale Decreto 25 luglio 1861, N.° 148, col quale la legge predetta in quanto si riferisce al Corpo Reale del Genio civile fu estesa a tutte le provincie del Regno;
Visto il Reale Decreto 30 marzo 1862, N.° 564, e l'annesso Regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle provincie Napolitane e Siciliane;
Visto il Reale Decreto 6 giugno prossimo passato, N.° 1320, in approvazione dell'annessovi Regolamento per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e per le ispezioni degli Uffizi del Genio civile;
Riconosciuta la necessità di provvedere perché gli Uffizi del Genio civile abbiano in tutte le provincie del Regno a disimpegnare con norme fisse ed uniformi il servizio delle opere pubbliche loro affidate;
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'annesso Regolamento pel servizio del Genio civile firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.